CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie
Art. 31
CERTIFICATO DI SERVIZIO
In vigore dal 2 dic 1960
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato e della natura delle attribuzioni disimpegnate (ex decreto 1825/1924, )
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-31-2