CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie
Art. 28
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 2 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennità, si applicano le seguenti misure:
1) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda, anteriormente al 1 gennaio 1945, valgono le misure previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto;
2) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda, nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1945:
a) 15/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ciascuno dei primi dieci anni;
b) 20/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ciascuno degli anni successivi al decimo.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennità si fa, riferimento all'art. 2121 del Codice civile.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Storico versioni
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