CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 6

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 2 dic 1960
Gli assistenti per l'anzianità di servizio maturata nella categoria dopo il ventesimo anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente, capo alla stessa societa) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate: per il primo e secondo biennio, 4% biennale; per i bienni dal terzo al decimo, 5% biennale. Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla, indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati, dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennità di contingenza, invece, il ricalcolo verrà effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennità di contingenza in atto al 31 dicembre, e con l'applicazione dal 1 gennaio successivo. Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età. Gli aumenti periodici maturati dagli stessi antecedentemente al 14 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, già determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da, maturare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-6-4

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