CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti
Art. 15
ESPLICAZIONE TEMPORANEA E CAMBIAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 2 dic 1960
Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la propria retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate.
Dopo due mesi continuativi di permanenza nelle nuove mansioni, l'assistente acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante l'anno si siano verificati più di due passaggi di mansioni di durata anche inferiore, purchè almeno pari a trenta giorni consecutivi di calendario ciascuno.
Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o servizio militare, l'assegnazione alla qualifica, superiore avverrà automaticamente, quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge o dal contratto per i diversi istituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-15-3