CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 17

PASSAGGIO DA OPERAIO AD ASSISTENTE

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta - agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento di malattia - una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianità con la qualifica di operaio: In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica, di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dall'applicazione del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-17-3

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