CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 22

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà rilasciato al lavoratore un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-22-3

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