CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti
Art. 19
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 2 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennità, si applicano le seguenti misure:
1) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda nella categoria, anteriormente al 1 gennaio 1937, valgono le misture previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto;
2) per l'anzianità, di servizio maturata presso la azienda nella categoria, dal 1 gennaio 1937, mezza mensilità (15/30) della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ogni anno compiuto;
3) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennità si fa riferimento all'art. 2121 del Codice civile.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-19-3