CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 20

DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'esistente le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la azienda ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 75% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda: 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-20-3

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