CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 2 dic 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione e l'eventuale anzianità convenzionale;
2) la località alla quale è destinato;
3) la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite;
4) la durata, dell'eventuale periodo di prova;
5) il trattamento economico iniziale;
6) l'eventuale prefissione di termini;
Nella lettera inoltre verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge, o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale, nonché gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-1-5