CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 6

LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al primo della 2ª categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado). L'impiegato diplomato da istituto industriale a da scuola media superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della 2ª categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado - 3ª categoria). Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avrà luogo dalla data della, presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai due commi precedenti in quanto sia stato già superato il periodo di prova. I predetti scarti nell'ambito del periodo di prova non si applicano ai laureati ed ai diplomati che hanno frequentato corsi di perfezionamento tecnico specifici del settore, conseguendo il relativo titolo, e che vengono assunti in relazione alla specializzazione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-6-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo