CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 11
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE
In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilità, una indennità mensile non inferiore al 6% dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennità di contingenza.
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per ciò percepisca l'indennità anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso la azienda gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di sconto. Se la garanzia venga costituita con deposito di titoli, l'interesse relativo sarà rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-11-5