CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 7
STIPENDIO, RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 2 dic 1960
A termini degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all', disposte dalle aziende o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili, non subiranno riduzioni.
Lo stipendio di fatto è costituito:
a) dallo stipendio minimo contrattuale;
b) dagli aumenti periodici di anzianità;
c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.
Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo, e la sua corresponsione avverrà per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia.
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, l'indennità di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio dell'impiegato nella azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sarà garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennità di contingenza ed eventuali terzi elementi e simili) previsto dal presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-7-5