CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 12

ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 2 dic 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali. Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino. Il singolo impiegato non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Salvo diverse eventuali determinazioni di legge le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti: per il lavoro straordinario diurno, 25%; per il lavoro straordinario notturno, 40%; per il lavoro notturno a turni avvicendati, 15%; per il lavoro notturno a turni non avvicendati, 20%; per il lavoro domenicale con riposo compensativo, 10%; per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo, 45%; per il lavoro straordinario festivo diurno, 50%; per il lavoro straordinario festivo notturno, 55%; per il lavoro nei giorni festivi di cui all' lettera b), 35%. Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto sulla indennità di contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore. Per gli impiegati della 1ª categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze della azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado. Sempre per detti, impiegati di 1ª categoria, ove si effettui prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta. Tale lavoro straordinario potrà essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonché, in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-12-5

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