CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 10
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
In vigore dal 2 dic 1960
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza, istituito con l' del contratto collettivo 5 agosto 1937.
A richiesta dell'interessato l'azienda comunicherà alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sarà riportata alla data di assunzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-10-5