CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 15

FERIE

In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio di oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. I mesi di servizio prestato si intendono comprensivi del periodo di prova superato. Agli effetti del comma precedente sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Le festività di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, in quanto dovute, cadenti, in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia può essere sostituito dalla relativa retribuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-15-4

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