CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 20
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 2 dic 1960
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata stessa.
Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verrà computato a tutti gli effetti dell'anzianità come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. Non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-20-4