CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 24
TRASFERIMENTO
In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di impiego con l'indennità di anzianità di cui all', nonché con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
L'impiegato già trasferito dalla sede dove avevi residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma dell' in caso di trasferimento nella primitiva sede.
Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.
Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avrà diritto al rimborso della indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-24-4