CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 22

ESPLICAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purchè esse non comportino un peggioramento economico, nè comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda. All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo: trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria secondo grado e 3ª categoria primo grado; trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di primo e secondo grado di 1ª categoria, e di primo grado di 2ª categoria, dovrà venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta dei casi dovuti a forza maggiore. Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovrà avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti. In ogni caso dovrà essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennità transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni, un assegno corrispondente alla differenza tra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-22-4

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