CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 21
PERIODO DI ASPETTATIVA
In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato avente una anzianità di servizio presso l'azienda non inferiore a cinque anni, l'azienda dovrà concedere un periodo di aspettativa per malattia nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentare ulteriori necessità convalescenziarie fino a un massimo non rinnovabile di sei mesi.
Coi medesimi requisiti di anzianità, analoga aspettativa sarà concessa fino ad un massimo di mesi tre all'impiegato che lo richieda per necessità personali comprovate per cause di malattia o morte dei familiari, di successioni ereditarie, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno nè retribuiti nè computati per l'anzianità delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-21-4