CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 18
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un congedo di 15 giorni, con corresponsione della retribuzione. Tale congedo non potrà essere considerato quale periodo di ferie o di preavviso di licenziamento.
La retribuzione corrispondente al congedo matrimoniale non fruito compete all'impiegata che si dimette per contrarre matrimonio, ed il relativo pagamento sarà effettuato con le stesse modalità previste dall' dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 per il pagamento dell'indennità di anzianità.
Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-18-4