CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 19

TUTELA DELLA MATERNITA

In vigore dal 2 dic 1960
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve, in caso di gravidanza, e puerperio, conservare il posto all'impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall', quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-19-4

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