CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 16

TRATTAMENTO DI MALATTIA

In vigore dal 2 dic 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'impiegato fruirà del trattamento di cui al presente articolo ove le cure stesse siano in rapporto ad infermità comportante l'astensione dal lavoro. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'impiegato non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per: sei mesi per anzianità fino a 5 anni compiuti; dieci mesi per anzianità oltre i 5 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi, e della metà per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi quattro mesi, e della metà per i successivi sei mesi. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'. Ove ciò non avvenga o l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1 luglio 1936 e successive modifiche, relativo all'istituzione delle Casse Mutue Malattia per gli impiegati dell'industria. L'impiegato ammalato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-16-4

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