CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 17

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all'intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa. Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entità corrispondente al trattamento di cui sopra dovranno essere integrate fino a concorrenza. Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danni per responsabilità dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-17-4

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