CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 13
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO
In vigore dal 2 dic 1960
Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente, la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile di fatto per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-13-4