CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 8
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 2 dic 1960
La retribuzione mensile dell'impiegato deve essere corrisposta alle scadenze previste, accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla busta, in cui dovranno essere distintamente specificati:
1) estremi del periodo di paga al quale la retribuzione si riferisce;
2) categoria e grado di assegnazione dell'impiegato;
3) elementi costitutivi della retribuzione;
4) elementi costitutivi delle trattenute.
Tale prospetto dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata.
In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore dell'impiegato gli interessi sulla somma ritardata nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma.
Nel caso di cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza, l'impiegato ha facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla intera indennità di anzianità e a quella sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-8-5