CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 2 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria ed a due mesi per quello della terza categoria. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'. Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova se non vi sia accordo fra le parti per documentata necessità di valutazione. In quest'ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sarà di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'impiegato durante il periodo di prova è riconosciuta la facoltà di completare detta prova qualora l'impiegato sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà della azienda, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga, entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso. L'impiegato che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
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