CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 23
TRASFERTE
In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:
a) tutte le spese di trasporto da lui sostenute purchè effettuate nell'interesse dell'azienda;
b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualità o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione).
Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennità di cui al punto c).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-23-4