CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 23

TRASFERTE

In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà: a) tutte le spese di trasporto da lui sostenute purchè effettuate nell'interesse dell'azienda; b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione; c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualità o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione). Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennità di cui al punto c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-23-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo