CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 27

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti. Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-27-3

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