CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 32

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 2 dic 1960
Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni, successivi salvo il caso di giustificato impedimento. All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sarà, per via intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-32-2

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