CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 37

PREAVVISO IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova: Mesi di preavviso econdo la categoria Anzianita di servizio: III II I fino a 5 anni........................ 1 1 1/2 2 da 5 a 10 anni....................... 1 1/2 2 3 oltre 10 anni........................ 2 3 4 I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo di biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione. L'impiegato già in servizio al 1 luglio 1937 manterrà ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini e contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennità di anzianità di cui all' in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento (15/30). Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concederà all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-37-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo