CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 39

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell', lettera g), si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennità verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, (15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità di servizio) oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della. legge stessa e successive; b) per l'anzianità successiva al 1 luglio 1937 e filo al 31 dicembre 1944, l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varrà la norma dell' della parte generale; c) per le anzianità, successive al 31 dicembre 1944 l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 dalla retribuzione mensile per ogni anno di anzianità di servizio presso l'azienda. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione annua di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto. Agli effetti della liquidazione dell'indennità dovranno essere considerati, in relazione all'art. 2121 del Codice civile, lo stipendio mensile di fatto e l'indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto, la indennità di mensa a termini dell' della parte generale, la tredicesima mensilità, le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dell'alloggio contrattualmente dovuti, nonché tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato. Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati alla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si computeranno sulla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi gia chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-39-2

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