CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 40
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'impiegato la indennità di cui all' nelle aliquote percentuali seguenti:
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 (AP. n. 1); ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso la azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi: 50% a dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità, ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-40-2