CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 41

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. L'indennità predetta sarà liquidata secondo le disposizioni del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 708, con una indennità convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.
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