CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 43

INSCINDIBILITÀ E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 2 dic 1960
Ferma la inscindibilità di cui all' della parte generale, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato con riferimento a quanto disposto negli articoli precedenti in materia di preavviso, di indennità di anzianità, e di conservazione degli usi e delle consuetudini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-43-2

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