CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 42
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 2 dic 1960
Fermo restando quanto prescritto dalla, legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale lo impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-42-2