CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 44
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 2 dic 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-44-2