Art. 44 · DISPOSIZIONI GENERALI
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 44

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DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 2 dic 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-44-2