CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 36
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In vigore dal 2 dic 1960
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'intermedio avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verrà loro riconosciuta, agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento di malattia, una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianità con la qualifica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianità con la qualifica di intermedio.
Il lavoratore ha altresì diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-36-2