CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 33
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
In vigore dal 2 dic 1960
Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potrà essere trattenuto sulla liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-33-2