CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 28

INDENNITÀ DI VESTIARIO

In vigore dal 2 dic 1960
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro: quando essa stessa lo richieda; quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione; quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti. Nella eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti. Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al guale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purchè venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-28-3

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