CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III
Art. 26
INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE
In vigore dal 2 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 Km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'impiegato un adeguato indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-26-3