CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 25

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. È inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio: per giorni 10 all'impiegato senza familiari conviventi a carico; per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre due giorni per ogni figlio a carico e semprechè gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento. All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennità di cui sopra. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo lino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-25-3

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