CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III

Art. 31

DISCIPLINA DEL LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare: a) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse della azienda e della produzione: b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature; d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro; f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quant'altro a lui affidato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-31-3

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