CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 7
LAVORO STRAORDINARIO
In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, è tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze dell'azienda, gli venissero richieste.
Il lavoratore ha diritto, per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e festivo, ad un compenso pari alla quota di paga normale e contingenza, maggiorata delle percentuali di cui appresso:
1) lavoro straordinario diurno feriale.... 25 %
2) lavoro straordinario notturno.......... 56 %
3) lavoro straordinario festivo........... 60 %
4) lavoro straordinario notturno festivo.. 60 %
5) lavoro compiuto nei giorni considerati
festivi e di cui alle lettere a), b) e
c) dell'........................ 50 %
6) lavoro notturno normale compreso in
turni avvicendati...................... 20 %
7) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................ 25 %
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'.
È considerato lavoro notturno quello eseguito in ore comprese fra le 22 e le 5 del mattino. Al lavoratore che usufruisce dell'indennità di pernottamento non compete il trattamento per il lavoro notturno di cui sopra.
È considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (o nel giorno destinato al riposo compensativo) oppure nei giorni di festività previsti dall'.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-7-2