CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 9
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 24 nov 1960
Il riposo settimanale per il personale viaggiante addetto a servizi di linea extraurbani è regolato dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Il restante personale ha diritto ad un riposo settimanale da usufruire nella sua residenza della durata, di un giorno (dalle 0 alle 24); il giorno di riposo deve cadere normalmente di domenica.
È ammesso previo diretto fra la azienda e la Commissione interna o, in sua mancanza, con i lavoratori interessati, stabilire l'eventuale cumulo di due riposi.
Qualora nel giorno di riposo vi sia prestazione di lavoro, essa sarà considerata come lavoro festivo e compensata con la maggiorazione prevista dal precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-9-2