CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 12
TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
In vigore dal 24 nov 1960
Il trasferimento del lavoratore, da effettuarsi per accertate esigenze di servizio può avvenire con un preavviso di almeno due settimane. Può anche essere accordato dalla azienda su richiesta del lavoratore.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento avrà diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione della indennità di licenziamento.
Il lavoratore trasferito avrà diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sè e persone di famiglia conviventi e per effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) qualora l'azienda non provveda con i propri mezzi;
b) ad una indennità pali a giorni 15 di trasferta per il lavoratore celibe e a 20 giorni per il lavoratore con famiglia a carico.
Qualora il lavoratore non riesca a trovare un alloggio la famiglia nella località di nuova residenza e sia quindi costretto a collocare una camera ammobiliata per solo proprio uso, lasciando la famiglia in altra località, l'azienda - nel caso non possa e non ritenga mettere a disposizione del lavoratore un alloggio per pernottare - dovrà concorrere alla spesa che il lavoratore incontra per l'affitto con un massimo di L. 300 giornaliere e per un periodo non superiore a tre mesi, decorrenti dall'ultimo giorno di corresponsione dell'indennità di cui al comma b).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore l'alloggio gratuitamente, tale concessione non potrà avere una durata superiore a quella indicata nel comma precedente.
L'indennità ed il trattamento di cui sopra non competono nel caso che il trasferimento sia richiesto dal lavoratore.
Qualora, per effetto di trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico, e che venga licenziato non per motivi disciplinari, che comportino il licenziamento in tronco, nei primi 6 mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come al comma a) per ritrasferirsi al luogo di origine, purchè ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-12-2