CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 11
FERIE
In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite pari a:
16 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità di servizio; 19 giorni di calendario da 5 a 10 anni di anzianità di servizio;
22 giorni di calendario oltre i 10 anni di anzianità di servizio.
In detti periodi sono comprese le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo.
In caso di festività intrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività, a meno che il datore di lavoro non voglia retribuirle a parte senza prolungare il periodo feriale.
Le ferie devono essere conteggiate per anno solare: nel caso di assunzione nel corso dell'anno il lavoratore avrà diritto alla fine dell'anno stesso, a fruire delle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato oppure al pagamento dei ratei relativi.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'azienda deve liquidare al lavoratore il rateo di ferie maturate e non godute ed ha diritto di ripetere la quota corrispondente al periodo di ferie godute e poi non maturate.
In caso di pagamento delle ferie non godute verranno corrisposti al lavoratore tanti trentesimi della retribuzione mensile (equivalente a 26 giornate di paga e contingenza) per quanti sono i giorni di ferie da retribuire.
Il preavviso di licenziamento non può essere considerato periodo di ferie.
Il periodo feriale ha normalmente un carattere continuativo; esso verrà assegnato dalla ditta tenendo conto delle esigenze del servizio e dei desideri del lavoratore.
L'epoca delle ferie sarà esaminata in linea di massima con la Commissione Interna.
Qualora il lavoratore non possa, godere del periodo di ferie prefissato per malattia che insorga prima dell'inizio delle ferie, il godimento delle stesse verrà rinviato.
Il periodo di ferie può essere frazionato in due o più periodi per accordo tra l'azienda e il lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-11-2