CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 16
SERVIZI PERIODICI
In vigore dal 24 nov 1960
La retribuzione sarà limitata alle sole giornate lavorative nel caso di dipendenti assunti esclusivamente per l'effettuazione di servizi costantemente settimanali, bi o trisettimanali che non impegnino il personale oltre la giornata lavorativa per il viaggio di andata e ritorno, e che, per difficoltà di ordine tecnico od organizzativo o per ragioni di residenza, non possano in alcun modo essere adibiti ad altri servizi gestiti dalla stessa azienda.
Le concessioni derivanti dagli altri istituti del presente contratto (quali ferie, indennità di licenziamento, ecc.) che sono in funzione di una determinata prestazione di servizio continuativo saranno analogamente ragguagliate alla effettiva prestazione dei servizi periodici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-16-2