CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 21

INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO

In vigore dal 24 nov 1960
L'indennità di pernottamento nella misura di un terzo della indennità di trasferta di cui all' compete a tutto il personale costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la quota di trasferta (un terzo) relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennità di pernottamento viene ridotta a L. 150 (vedasi anche , lett. g).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-21-2

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