CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 19

INDENNITÀ DI TRASFERTA

In vigore dal 24 nov 1960
L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti: a) Calcolo della indennità di trasferta: si effettua sommando la paga media regionale giornaliera tabellare dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, alla indennità di contingenza (nella misura in vigore nella regione alla data di applicazione del presente contratto) relativa all'operaio qualificato, moltiplicando il risultato per il coefficiente 1,6; b) Variazione dei punti della contingenza: in caso di variazione dei puniti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo; c) Variazione delle paghe tabellari: in caso di variazione delle paghe minime tabellari, il ricalcolo avverrà, tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione; d) Corresponsione della indennità di trasferta: l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale, sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località: 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestate la sua opera fuori residenza; e) Frazionamento della indennità di trasferta: nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta: - nella misura intera per assenza della residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purchè detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto; f) Calcolo della durata di trasferta: l'assenza dalla residenza viene calcolata dallo orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell'indennità di trasferta. g) Pernottamento: qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 150 (vedasi anche ). h) Servizi turistici: nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purchè questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di L. 300 per ogni pasto. Analogamente si procederà negli altri servizi turistici quando si aggiunga un accordo tra l'azienda e i lavoratori. i) Altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: l'indennità di trasferta assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all' e il concorso pasti di cui all'. Al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all' si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo. Per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore. Nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'. In tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto, un compenso forfettario pari a: una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore; due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore; tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore. Restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-19-2

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